Barriere Architettoniche: sensibilizzare anche gli amministratori al rispetto della legge

Nel fine settimana nella città di Rieti sarà posto all’attenzione il tema della barriere architettoniche.
La manifestazione punta sulla necessaria sensibilizzazione della cittadinanza ma, approfittando della campagna elettorale, sarà bene che sia occasione di sensibilizzare anche la prossima amministrazione.

E’ infatti in capo alle amministrazioni locali (Comuni, Provincie) la redazione dei PEBA (Piani Eliminazione Barriere Architettoniche), obbligo di legge (41/86) dal 1987 ma largamente disatteso, ahimé anche a Rieti, in Comune e Provincia.

Né la Regione si è comportata meglio, perché la legge prescrive che in caso di inadempienza dell’amministrazione locale, la Regione diffidi l’amministrazione ed eventualmente nomini un commissario ad hoc.

La norma come si diceva è largamente disattesa; poche sono le amministrazioni che si sono mosse in questa direzione (tra esse Milano del sindaco Pisapia e Roma del sindaco Marino – quest’ultima su sollecitazione del consigliere radicale Riccardo Magi).

Per questo motivo l’Associazione Luca Coscioni nel 2014 ottenne che l’allora presidente ANCI Piero Fassino si rivolgesse a tutti i Comuni italiani per invitarli ad attenersi alla legge per la redazione di questi piani. Purtroppo ottenere un invito al rispetto della legge non è ottenere il rispetto della legge.

Ma ancora una volta, proviamoci: chiediamo a tutti i candidati sindaci e consiglieri di prendere un impegno perché finalmente, dopo 30 anni di illegalità, la prossima consiliatura veda l’avvio della redazione di questi Piani. Un impegno da prendere in occasione di queste importanti giornate ma poi da mantenere; un’altra possibilità a chi (Cicchetti, Calabrese, Petrangeli) ha già avuto questo obbligo e l’ha già mancato.

Marco Giordani – Sabina Radicale, Associazione Luca Coscioni

1-4-2017

Cosa sono i PEBA

La normativa sui PEBA, testualmente prevede, all’art. 38 della L.41/86 al comma 21: “Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della  presente legge” ed al successivo comma 22: “Per gli interventi di competenza dei comuni e delle provincie, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione”.

Detta normativa è stata modificata ed integrata dall’art. 24, comma 9 della L. 104/92 che testualmente prevede: “I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.”;

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